Diritto di chiamata

Per la dispensazione dei medicinali di ogni tipologia, il farmacista di turno riscuoterà i diritti addizionali, solo quando svolge il servizio a battenti chiusi (dalle ore 20 alle ore 8 - Decreto del Ministero della Salute del 22.09.2017, in G.U. n. 250 del 25.10.2017).

Il Farmacista non può chiedere alcun tipo di diritto addizionale per la dispensazione del materiale di medicazione e della dietetica speciale o di ogni altro eventuale prodotto che non sia medicinale, anche se a battente chiuso.

Le quote da riscuotere sono:

- di euro 7,50 per le farmacie urbane e rurali non sussidiate

- di euro 10,00 per le farmacie rurali sussidiate

Il diritto addizionale è posto a carico del SSN (e perciò non deve essere chiesto al paziente) per la spedizione di ricette in regime convenzionato, a condizione che sulla ricetta risulti precisato da parte del medico il carattere di urgenza della prestazione e, da parte del farmacista l'ora di presentazione della ricetta. "Per le prescrizioni rilasciate dai medici addetti ai servizi di Guardia Medica, fermo restando l'obbligo per la farmacia di precisare l'ora di presentazione della ricetta, non occorre l'indicazione del carattere d'urgenza della prescrizione stessa".

Nel caso di dispensazione di farmaci al di fuori del SSN, l'addizionale per il diritto di chiamata, quando dovuta, è sempre a carico del paziente.